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ARGOMENTI della PAGINA-    modalità e costi,      ricorsi,     sicurezza,     contatti,     CTP-CTU

 

Modalità e Costi

1) Quali sono le modalità pagamento?

Postepay ricarica eseguibile presso tutti gli Uffici delle Poste Italiane,
non necessita essere titolare di conto e si paga come un conto corrente

2) Quanto costa fare ricorso?

Gli importi appresso indicati sia nel Fai da Te che Personalizzato sono disponibili sia con CTP che senza, ed il ricorso è da scaricarsi esclusivamente on-line (pertanto non comprende la presenza nostra o di un nostro legale in udienza). Per ulteriori servizi quale patrocinatura, sospensiva patente ritirata ecc. è possibile richiedere un preventivo

Per i possessori di partita IVA, la ritenuta d'acconto è a loro carico


Fai da Te con donazione senza CTP
che non comprende: certificazioni(CTP),verifica dati da te inseriti, copie di sentenze ed assistenza per E-Mail riguardo informazioni, tuttavia è possibile quella telefonica al 39.33.251.271 per sole notizie tecniche. Con queste modalità non riceverai alcun contatto, esegui direttamente il c/c di donazione di 10.00 €, per le modalità clicca qui

Fai da Te con CTP comprese certificazioni(CTP) con verifica dei dati da te inseriti, ed assistenza con invio di sentenze favorevoli e consigli anche a pochi giorni dall'udienza
Comma 7 € 20.00 (previo invio per e-mail o fax di copia verbale per verifica)
Comma 8 - 9 - 9 bis € 69.00    

Personalizzato redatto da un legale, ed assistenza con invio di sentenze favorevoli e consigli anche a pochi giorni dall'udienza(tra parentesi gli importi se redatto dal nostro legale d'ufficio)
comma 8 Comprese CTP € 88.00 (78)     Senza CTP € 57.00 (47)
comma 9 e 9 bis Comprese CTP € 118.00 (108)  
   Senza CTP € 87.00 (77)

Ciascuno  ricorso eseguito comprensivo delle CTP, prevede l'invio delle stesse in copia conforme mediante raccomandata

Cosa sono le CTP e loro costi, vedere successiv paragrafi 20) e 21)  

 

3) Dove trovo i dati di pagamento per fare ricorso?

ti perverranno per E-Mail entro un tempo massimo di 2 giorni dopo la compilazione del modulo.

 

 

Ricorsi

4) Chi può fare ricorso?

Il Proprietario, il conducente, l'amministratore della società, l'utilizzatore se veicolo a noleggio, ma sempre e solo persona fisica, anche nel caso di società e puo essere inoltrato solo dal ricorrente o da legale con delega (con costi supplementari).

5) Per quali apparati rilevatori di velocità è possibile fare      
     ricorso con voi?

Tutti ad eccezzione dei Safety Tutor (SICVe) con rilevazione su tratti di lunga percorrenza (esempio: tra il Km.. ed il Km..)

6) Come faccio a fare il ricorso?

Accedendo alla pagina "Ricorsi Autovelox" quindi scegliere tra le 2 modalità.

7) Come e quando riceverò il ricorso?

Verificato da parte nostra il contributo versato, entro 2 giorni riceverai una e-mail che ti invita a scaricare il ricorso.
Opzione Fai da Te: inserendo nella pagina " Fai Ricorso Autovelox", nell'apposito spazio, il numero di pratica che ti è stato fornito al momento della compilazione del modulo e la tua targa.
Nell'opzione avvocato, lo invierà direttamente il legale alla tua E-Mail.
Tutti i nostri ricorsi vengono redatti in carta libera, pronti per essere datati e firmati dal ricorrente e sarà vostra cura inviarli all'autorità a cui ci si appella (salvo diversi accordi tra le parti).

8) E' preferibile l'opzione "Fai da Te" oppure "Personalizzato"?

FAI DA TE è consigliato per ricorsi al Prefetto, questo tipo di opzione non prevede risposte alle vostre domande nel tentativo di trovare ulteriori motivi di appello oltre i nostri, essendo il Fai da Te un servizio curato da personale amministrativo senza specificità in materia di ricorsi, cosa invece riservata all'opzione Personalizzato. Quello al Prefetto è solamente un tentativo di far decadere in termini di legge con costi contenuti. Questo tipo di ricorso prevede la ricezione di un testo di ricorso standard (non modificabile da parte nostra)contenente i dati da te inseriti nella compilazione del modulo e con le motivazioni di ricorso rifacenti alle relazioni tecniche dei nostri ingegneri.
PERSONALIZZATO Premesso che dalla data di notifica si dispongono di 60 gg per il ricorso, con questa opzione ci deve essere concesso non meno di 30 gg di tempo dalla data di verifica contabile, per tempi inferiori dobbiamo verificare la disponibilità del legale. Questa opzione è consigliata per i ricorsi al Giudice di Pace. Questo tipo di ricorso oltre a quanto previsto dalla modalità Fai da te, prevede anche eventuali ed ulteriori motivi di contestazione e limitata ad essa, che saranno analizzati da uno Studio Legale di nostra fiducia. Quest'ultimo, di cui ti forniremo i recapiti all'interno della nostra mail di risposta, e con la quale potrai avere contatti e porre le tue domande, curerà il testo da inserire in fase di contestazione. Il testo di ricorso preparato dall'avvocato e pronto per la spedizione (previa data e firma) ti verrà inoltrato in carta libera tramite e-mail da parte dello stesso avvocato Al legale che ti è stato comunicato, potrai inoltre chiedere che sia lui ad inoltrare il tuo ricorso e/o di essere assistito direttamente in aula accordandoti con lui per modalità e costi, ed ottenere inoltre ulteriori servizi, quali richiesta di restituzione patente ritirata, ed altro.
Per la richiesta di assistenza legale in udienza è possibile richiedere preventivi

9) Il ricorso, è preferibile farlo quale conducente, proprietario
     od altro?

Fare il ricorso come conducente, nel caso non venga accolto, lo stesso ha già ammesso di essere lui a condurre il veicolo, pertanto volendo poi non dichiararsi tale, risulta assai difficile affermarlo, diversamente è possibile poi dichiarare quale conducente, chiunque in possesso del titolo di guida all'epoca dei fatti.

10) Il ricorso, è preferibile farlo al Prefetto oppure al Giudice
     di Pace?

Si tiene a precisare che il giudizio di merito spetta al Prefetto, mentre il giudizio tecnico e di legittimità, a cui noi ci appelliamo, è di competenza del Giudice di Pace. Il ricorso al Sig. Prefetto è un tentativo, sperando nella decadenza dei termini di risposta(lacuna ampiamente superata), e dettato solo ed unicamente alla riduzione dei vostri costi di ricorso, in quanto, eventuali audizioni al Prefetto possono essere fatte anche per procura per posta o fax, mentre al Giudice di Pace, occorre la presenza di un Avvocato, oppure del ricorrente, già dalla prima udienza (con perdita di giornate di lavoro, e/o di trasferta qualora l’udienza si svolga in città diversa dalla vostra residenza).
Se si ricorre prima al Prefetto, in caso di rigetto è successivamente possibile ricorrere al Giudice di Pace e  non viceversa.(si consiglia il Prefetto in quelle Prefetture al collasso tipo Roma e Milano)
Se hai eseguito il ricorso al G.d.P. sei tu a doverti informare presso la cancelleria della data fissazione udienza

11) E' vero che se perdo il ricorso la multa si raddoppia?

Dipende; se fai ricorso al Prefetto e questi rigetta il tuo ricorso, (non è lui che le raddoppia la sanzione, è la legge che lo prevede) in quanto il successivo pagamento verrebbe eseguito oltre i 60 giorni dalla data di notifica, ma se poi si decidesse di voler ricorrere al Giudice di Pace, ed anche questi rigetti il ricorso, nella pressochè maggior parte dei casi riporta l'importo da corrispondere a quello originario

12) Sul modulo di ricorso, alla fine ci sono spazi vuoti con
       scritto n°__ , cosa debbo scriverci?

Nella prima riga dovrai mettere 0(zero) se non hai fogli aggiunti di integrazione al ricorso, altrimenti scrivere il numero di fogli da allegare e contenenti le tue ulteriori personali motivazioni.
Nella seconda riga, se hai richiesto le CTP, ed allegandole al ricorso, trascrivere nel primo spazio il numero di CTP ricevute: 3, nel secondo spazio il numero di pagine totali: 20 

13) Il Prefetto mi ha rigettato il ricorso, cosa posso fare?

Puoi ricorrere al Giudice di Pace entro 30 gg. dalla notifica, appellandoti non più al verbale ma all'ordinanza del Prefetto, e con le modalità su di essa riportate (se hai fatto ricorso con noi, chiedici il modulo gratuito).

14) Il Giudice di Pace mi ha rigettato il ricorso, cosa posso fare?

Puoi ricorrere al competente Tribunale Civile entro 30 gg. dalla notifica, appellandoti non più al verbale ma alla sentenza del Giudice di Pace.

15) Quali sono le modalità di inoltro dei ricorsi?

I ricorsi vanni presentati personalmente o mediante raccomandata A/R, ricordandosi di datarlo e firmarlo
Per il ricorso al Prefetto , questo va presentato in una sola copia allegano il verbale originale ed eventuale busta che lo conteneva
Se presentato al Giudice di Pace e nello stesso plico, questo deve essere presentato in 5 copie, ad una delle cinque va allegato il verbale originale, più eventuale busta che lo conteneva, e tutti gli allegati eventualmente dichiarati nel ricorso, inoltre le CTP se richieste, ed applicare sullo stesso ricorso (dal 01/01/2010) una marca di CONTRIBUTO UNIFICATO da 30 € ed una MARCA DA BOLLO da 8 €. A ciascuna delle altre 4 copie del ricorso la sola fotocopia del verbale.
Ricordatevi per non incorrere in ulteriori sanzioni di comunicare, se richiesto, chi conduceva il veicolo al momento della violazione oppure chiederci il modulo per non comunicare ciò in attesa di conclusione del ricorso (questo è consigliato principalmente per il comma 9 e 9 bis)

16) Quante possibilità ho di successo facendo ricorso con voi?

Le relazioni tecniche (3 CTP)in nostro possesso, hanno valore fino a prova di falso e ci danno una certa sicurezza. Le possiblità sono tutte riposte nell'attenzione alla sua pratica da parte dell'organo giudicante che potrebbe non condividere quanto da noi esposto e dalle leggi previsto, dovendo pertanto poi ricorrere ad organi superiori per far valere i tuoi diritti. .


 

Sicurezza

17) Ho perso il numero di pratica e/o la password, come
       posso riaverli

Il n° di pratica la potrai trovare sulla tua e-mail dello stesso giorno di registrazione, se l'hai cancellata, richiedi il n° di pratica, fornendoci nome e cognome del ricorrente.

18) Perchè: inserito il numero di pratica, poi la mia targa
       non ho accesso?

Hai controllato che il numero di pratica è il tuo?, la targa è giusta e senza aver lasciato spazi vuoti?, hai rispettato i caratteri minuscoli/maiuscoli ?


 

Contatti

19) Non ho ricevuto risposta alla mia  e-mail e/o ricorso

Controlla nella e-mail che ci hai inviato, oppure in quella di compilazione modulo di ricorso, se il tuo indirizzo di posta è esatto (anche un . punto o uno spazio vuoto possono essere fatali) in ogni caso puoi riproporci la domanda e/o ricompilare il modulo ricorso, in ogni caso ti consigliamo anche di fornirci un recapito telefonico


 

CTP  e CTU

20) Cosa e' la  C.T.P. e la C.T.U.? e chi la emette?

La C.T.P. (Consulenza Tecnica di Parte) è una relazione svolta da tecnici, con valutazione imparziale tecnico-scientifica dei fatti. Il più delle volte il CTP è anche CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) persona di fiducia dei vari tribunali che prestando giuramento viene incaricata a svolgere perizie per loro conto.
Nel nostro caso le relazioni fornite da tre Ingegneri, evidenziano e dimostrano gli errori matematici di calcolo attribuibili agli apparati rilevatori di velocità con misurazione istantanea, nonchè improponibili attribuzioni legali di responsabilità della presunta violazione.

Il mancato accoglimento delle CTP da parte degli organi giudiziari, dovrà essere ampiamente motivato.
Ulteriori notizie da parte del Consiglio dell'Ordine clicca qui

 

21) Quanto costano le CTP e come fare per ottenerle?

Le CTP non sono vendibili singolarmente, anche perchè esse si riferiscono ai nostri motivi di ricorso, e produrre esse senza le nostre motivazioni non avrebbe senso. Le CTP, se acquistate successivamente al ricorso hanno un costo di 59 €. Per ottenere le CTP è sufficiente richiederle a pagina CONTATTACI. Le CTP verranno recapitate mediante raccomandata all'indirizzo indicato nel ricorso, o da indicare nella successiva fase al momento della conferma pagamenti. Dal momento che l'invio delle CTP avviene settimanalmente ed entro 10 gg dalla verifica di avvenuto pagamento, solo per ricorsi con scadenza a meno di 15 gg verranno anticipate per e-mail e su vostra richiesta.
 

 

22) Non dispongo più delle CTP come riaverle?

Per ricevere ulteriori copie conformi delle CTP a suo tempo già ottenute, o riavere una nuova spedizione di quelle già inoltrate e tornate indietro per vostro errato indirizzo, incompleto, sconosciuti ecc. che rimarranno in giacenza ed a vostra disposizione per 30 gg dalla data di ritorno, si richiede un versamento € 12.00.

 

23) Che cos’è l’autocertificazione?

L’autocertificazione è una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà previsto dall'art. 21 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000. ed è una forma di semplificazione che facilita la vita amministrativa del cittadino, il quale, quando deve svolgere una pratica o richiedere un servizio ad una amministrazione, non è più obbligato a presentare i certificati. Al posto di questi ultimi infatti può presentare una “autodichiarazione” che sostituisce in via definitiva il certificato. Perchè sia valida è sufficiente che la firma sia apposta in presenza del dipendente addetto oppure che la dichiarazione, già compilata e firmata, sia accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità. Per falsa autocertificazione, scattano, a carico del cittadino, due pesanti conseguenze: la responsabilità penale e la revoca dell’eventuale beneficio derivato dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera..


La violazione dell'art. 142 del C.d.S. comporta:        (importi aggiornati al 01 gennaio 2009)

comma Descrizione sintetica            Importo
da pagare
Sanzioni accessorie
7 Violazione dei limiti di velocitá non superiori ai 10km/h  38.00 Nessuna
8 ** Violazione dei limiti di velocitá oltre 10km/h e non superiori ai 40km/h  155.00 Decurtazione 5 punti patente (patentati da meno di 3 anni sanzione raddoppiata)
9 * ** Violazione dei limiti di velocitá oltre 40km/h e non superiori ai 60km/h  370.00 Decurtazione 10 punti patente e sospensione della stessa da 1 a 3 mesi(patentati da meno di 3 anni sanzione raddoppiata)
9 bis * Violazione dei limiti di velocitá oltre 60km/h  500.00 Decurtazione 10 punti patente e sospensione della stessa da 6 a 12 mesi(patentati da meno di 3 anni sanzione raddoppiata)

 

articolo ex 126 bis (decurtazione punti patente)

 

Modifiche al Codice della Strada Legge 2 Ottobre 2007 n° 160 - Sanzioni accessorie supplementari

Chi viola il comma 9 dell’art 142 del C.d.S. Subisce un’ulteriore pena accessoria con inibizione alla guida nella fascia oraria dalle ore 22 alle 07 per i 3 mesi successivi alla restituzione della patente

*) Il titolare di patente di guida che in un periodo di 2 anni sia incorso in 2 violazioni, le sanzioni accessorie in tabella, relative
alla sospensione patente sono sostituite da:
nel caso del comma 9, subirà la sospensione della patente di guida da 8 a 18 mesi.
nel caso del comma 9 bis, la patente è revocata

**) Chi viola i commi 8 e 9 del C.d.S. nella fascia oraria tra le ore 20 e le 07, è punito con la sanzione amministrativa
aggiuntiva di € 200.00

 

Legge n° 94 del 15/07/2009 le violazioni all'articolo 142 nella fascia oraria 22.00-07.00, le sanzioni sono aumentate di 1/3 a decorrere dal 13/08/2009


ATTENZIONE: alcuni dati potrebbero non essere esatti o incompleti, per continui aggiornamenti.