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Procedure personalizzate da seguire per un perfetto ricorso
o per ricevere un parere di fattibilità di ricorso al tuo verbale
Per potervi assistere è importante che leggiate questa pagina
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Condizioni di accettazione ricorso
• Il cittadino che si rivolge alla nostra Associazione è tenuto a compilare il modulo introduttivo (Fai da Te o Personalizzato), completo di tutti i suoi dati. • Nel caso in cui decida di impugnare il verbale di contravvenzione al Giudice di Pace e desidera un’assistenza legale anche in udienza questo ha dei costi supplementari, da concordare direttamente con il legale, che variano in base al numero di udienze e all’indennità di trasferta. In questo caso il ricorrente dovrà contattare immediatamente l’avvocato che gli viene indicato e prenderà accordi direttamente con quest’ultimo. Su richiesta è possibile conoscere preventivamente la sede (città) del legale e richiedere preventivi. • I termini per presentare ricorso sono individuati in 60 giorni dalla data della notifica del verbale. • Chi desidera l’Assistenza legale, dovrà rivolgersi all’associazione almeno 30 giorni prima della scadenza. Gli avvocati che collaborano con Ricorsi-Autovelox.com non accettano di norma incarichi con scadenza inferiore a 30 giorni, al fine di poter inviare al ricorrente il ricorso almeno 10 giorni prima della scadenza. • Con l'opzione Personalizzato il cittadino dovrà contattare il legale di cui gli verranno fornti i recapiti, e questo si limiterà solamente a redigere il ricorso, i cui costi sono esclusivamente quelli indicati dall’Associazione, rimanendo a voi l'incarico di inoltrare il ricorso e gli atti conseguenziali quale informarsi sulla data di fissazione udienza, partecipazione alle udienze ecc . Inoltre il cittadino dovrà preoccuparsi contattando direttamente il legale, che il ricorso gli pervenga in tempi utili per poter provvedere poi all'inoltro • Il ricorso sarà inviato in carta libera per e-mail e sarà cura del ricorrente inoltrarlo all'organo competente, seguendo le indicazioni che gli verranno fornite. • Il ricorrente dovrà indicare un domicilio nella circoscrizione del tribunale competente, ove ricevere le comunicazioni di cancelleria. Se non si ha un domicilio eletto nella circoscrizione del tribunale competente, la domiciliazione viene fatta, per legge, presso la cancelleria del Giudice di Pace adito, pertanto dovrà essere cura del ricorrente contattare (più o meno ogni 20 giorni) la cancelleria del G.d.P. cui si è inoltrato il ricorso per conoscere la data di fissazione udienza e il numero cronologico di registro generale attribuito alla propria pratica. • Il ricorrente, conosciuta la data della prima udienza, dovrà presenziare personalmente. Se non compare il ricorso verrà automaticamente respinto. • Errori di compilazione dati del ricorso ci dovranno essere contestati per le opportune correzioni, prima che eseguiate l'inoltro. Quanto sopra deve considerarsi valido salvo diversi accordi tra le parti, in particolare tra il ricorrente ed il legale a cui è stata affidata la pratica
Ricorso al GIUDICE di PACE o al PREFETTO Si tiene a precisare che il giudizio di merito spetta al Prefetto, mentre il giudizio tecnico e di legittimità, a cui noi ci appelliamo, è di competenza del Giudice di Pace, e che il tentativo al Sig. Prefetto è dettato solo ed unicamente alla riduzione dei vostri costi di ricorso, in quanto, eventuali audizioni al Prefetto possono essere fatte anche per procura per posta o fax, mentre al Giudice di Pace, occorre la presenza di un Avvocato, oppure del ricorrente Il ricorso può essere inoltrato al giudice di pace competente per territorio o al prefetto. Entrambe le modalità sono esenti da bollo. Ma vi sono alcune differenze fondamentali: RICORSO al G.d.P.: Per legge, per poter inoltrare un ricorso al Giudice di Pace, bisogna essere domiciliati nel circondario del Tribunale (es.: Il Sig. Rossi è residente a Roma. Durante un viaggio in macchina viene multato con autovelox a Perugia. Se vuole impugnare il verbale, il Giudice competente sarà il Giudice di Pace di Perugia, quindi dovrà eleggere domicilio in Perugia. Se si rivolge ad un avvocato di Perugia, potrà domiciliarsi presso il suo studio. Se decide di ricorrere personalmente, deve indicare un domicilio in Perugia (casa di un amico/ parente/ etc..) altrimenti si considera domiciliato presso la cancelleria del Giudice di Pace. Questo passaggio è estremamente importante, perchè tutte le comunicazioni di cancelleria (data dell’udienza, giudice a cui è stato assegnato il ricorso) vengono inviate solo nel circondario. Se si è domiciliati in cancelleria è il ricorrente che deve telefonare, più o meno, ogni 20 giorni, per chiedere informazioni. Una volta fissata la prima udienza, le parti devono comparire. Se si è richiesta assistenza legale, se ne occuperà l’avvocato; se si ricorre personalmente, il ricorrente deve recarsi davanti al giudice, quindi, il nostro Sig. Rossi dovrà, da Roma, ritornare a Perugia per ogni udienza. Se il Giudice aveva sospeso il ricorso, in caso di condanna, la somma sarà pari a quella ingiunta inizialmente, altrimenti sarà maggiorata degli interessi legali dal dovuto al saldo. Avverso la pronuncia di rigetto si può fare appello al tribunale. RICORSO al PREFETTO: Il ricorso può essere spedito direttamente all’Ufficio Territoriale del Governo del luogo in cui è avvenuta la contestazione, o per il tramite del Comando di Polizia municipale che ha elevato la contravvenzione. I termini di decorrenza per la pronuncia dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto, sono 180 se il ricorso viene proposto al Prefetto per il tramite del comando di polizia municipale e 210 se lo stesso viene proposto direttamente al Prefetto (ovviamente i termini iniziano a decorrere dalla data di ricezione degli atti, quindi se l'ha inviato con raccomandata a/r fa fede la cartolina di ritorno). Quindi, se il nostro Sig. Rossi decide di proporre ricorso al Prefetto, ha 2 possibilità: a) inviarlo all’Ufficio Territoriale del Governo (ex Prefettura)→ il Prefetto ha 210 giorni per decidere il ricorso; b) inviarlo all’Ufficio Territoriale del Governo per il tramite del Comando di Polizia municipale che ha elevato la contravvenzione → il Prefetto ha 180 giorni per decidere il ricorso. Ovviamente conviene la modalità b) Dopo la pronuncia vi sono ulteriori 150 giorni perchè il Prefetto comunichi la sua decisione. Se il Prefetto non accoglie il ricorso, la sanzione originale raddoppia automaticamente. Avverso la pronuncia del prefetto si può fare ricorso in appello al giudice di Pace. istruzioni per l’inoltro del ricorso Il ricorso va inoltrato in 5 copie se è al giudice di Pace, 1 se è al Prefetto (è consigliato farsi una copia del tutto) l’inoltro può avvenire direttamente o con lettera raccomandata a/r. Su una copia va scritto in alto a destra “ORIGINALE” e sulle altre “COPIA”. All’originale vanno allegati i documenti ( copia verbale di infrazione + relativa busta + eventuali altri documenti indicati dal legale + le CTP se richieste).
Ricordate di inviare SEMPRE alla polizia municipale che ha elevato la contravvenzione la comunicazione dati di chi guidava, allegando copia della patente debitamente sottoscritta. Se non lo fate, incorrerete in una ulteriore sanzione.
Nella pagina successiva ti comparirà un modulo da compilare potendo allegare la copia del verbale preventivamente scansionato, oppure potrai inviarcelo per fax, ma è assolutamente necessario riceverne copia, se vuoi un nostro parere
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